Inquadramento normativo
Con il termine Sito Contaminato ci si riferisce a tutte quelle “aree nelle quali, inseguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee, le cui concentrazioni superano quelle imposte dalla normativa”. La legislazione relativa ai siti contaminati: il D.M. n°471 del 25/10/1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati” è stato sostituito dal Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Con il D.M 471/08 veniva eseguita un'analisi di rischio sito generica mentre con il D.Lgs 152/06 si prevede il confronto con una concentrazione individuata attraverso l'applicazione di una procedura di analisi di rischio sito specifica. La normativa attuale considera dei valori tabellari definiti Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), al superamento dei quali il sito viene definito potenzialmente contaminato e viene sottoposto all'analisi di rischio sanitario. Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile deve effettuare una comunicazione di potenziale contaminazione di sito con la seguente modalità: Comunicazione a Comune, Provincia e Regione territorialmente competente, della constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione CSC. |
Tecniche di bonifica
BIOVENTING
Soil Vapor Extraction
Trattamenti Biologici
Barriere Reattive
Pump & Treat
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ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA viene descritta dettagliatamente nell'allegato 1 alla parte IV del D. Lgs. 152/06.
L’innovazione rispetto alle norme precedenti è sostanziale: l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica è definita come l’analisi degli effetti sulla salute umana dell’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nel sito in questione”.
Risulta quindi che il rischio di un sito disabitato, seppur oggettivamente inquinato, risulta pari a zero e di conseguenza risulti non inquinato ai sensi della nuova normativa
SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO:
il sito in cui uno o più valori risultino superiori alle (CSC).
Solamente superate le Concentrazioni Soglia Rischio (CSR) definite dall'analisi di rischio sito specifica si procede alla messa in sicurezza e bonifica.
SITO NON CONTAMINATO:
un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali
risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.
SITO CONTAMINATO:
Un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di r ischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
La Bonifica è un intervento atto a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a portare le concentrazioni delle matrici ambientali al di sotto delle (CSR).
lo scopo delle bonifiche ambientali è quello di rimuovere le sorgenti primarie o secondarie e/o proteggere i recettori e/o tagliare i percorsi di trasferimento degli inquinanti.
Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale e gli interventi di messa in sicurezza permanente, devono essere condotti secondo criteri generali che:
• privilegino le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente le sostanze inquinanti;
• privilegino le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito;
• privilegino le tecniche di bonifica che permettono il riutilizzo nel sito dei come materiali di riempimento;
• definiscano i valori delle concentrazioni residue accettabili per il sito in esame in modo da garantire la protezione della salute pubblica e dell’ambiente circostante;
• permettono il trattamento dei rifiuti, per ridurne sia il volume che gli effetti di tossicità;
• privilegino negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l’impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
• evitino ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell’aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
• evitino rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi.
Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 - Titolo V parte IV
art. 240 – DEFINIZIONI
MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA (MiSE): “ogni intervento immediato o a breve
termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”;
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE:
“l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficienza delle soluzioni adottate”
La MiSE viene richiesta SEMPRE soprattutto vi è una contaminazione delle acque tale da poter fare presupporre una diffusione della contaminazione stessa al di fuori del sito
MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA:
Questa è definita come:
“gli interventi realizzati in siti con attività in attesa di ulteriori interventi una volta cessata la suddetta attività”.
Essi comprendono gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
RIPRISTINO AMBIENTALE:
Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica,
anche costituenti completamento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente,
che consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso
conforme agli strumenti urbanistici.
Art. 249 – AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI
Per le aree contaminate di ridotte dimensioni vengono applicate procedure
semplificate di intervento riportate nell’allegato 4.
Si applica a superfici non superiori a 1.000 mq.
Il responsabile deve effettuare una comunicazione di superamento delle CSC a Comune, Provincia e Regione.
(vengono eliminate le numerose conferenze di servizio)
Si possono avere 3 casi:
competenti.
L’innovazione rispetto alle norme precedenti è sostanziale: l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica è definita come l’analisi degli effetti sulla salute umana dell’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nel sito in questione”.
Risulta quindi che il rischio di un sito disabitato, seppur oggettivamente inquinato, risulta pari a zero e di conseguenza risulti non inquinato ai sensi della nuova normativa
SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO:
il sito in cui uno o più valori risultino superiori alle (CSC).
Solamente superate le Concentrazioni Soglia Rischio (CSR) definite dall'analisi di rischio sito specifica si procede alla messa in sicurezza e bonifica.
SITO NON CONTAMINATO:
un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali
risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.
SITO CONTAMINATO:
Un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di r ischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
La Bonifica è un intervento atto a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a portare le concentrazioni delle matrici ambientali al di sotto delle (CSR).
lo scopo delle bonifiche ambientali è quello di rimuovere le sorgenti primarie o secondarie e/o proteggere i recettori e/o tagliare i percorsi di trasferimento degli inquinanti.
Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale e gli interventi di messa in sicurezza permanente, devono essere condotti secondo criteri generali che:
• privilegino le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente le sostanze inquinanti;
• privilegino le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito;
• privilegino le tecniche di bonifica che permettono il riutilizzo nel sito dei come materiali di riempimento;
• definiscano i valori delle concentrazioni residue accettabili per il sito in esame in modo da garantire la protezione della salute pubblica e dell’ambiente circostante;
• permettono il trattamento dei rifiuti, per ridurne sia il volume che gli effetti di tossicità;
• privilegino negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l’impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
• evitino ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell’aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
• evitino rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi.
Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 - Titolo V parte IV
art. 240 – DEFINIZIONI
MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA (MiSE): “ogni intervento immediato o a breve
termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”;
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE:
“l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficienza delle soluzioni adottate”
La MiSE viene richiesta SEMPRE soprattutto vi è una contaminazione delle acque tale da poter fare presupporre una diffusione della contaminazione stessa al di fuori del sito
MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA:
Questa è definita come:
“gli interventi realizzati in siti con attività in attesa di ulteriori interventi una volta cessata la suddetta attività”.
Essi comprendono gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;
RIPRISTINO AMBIENTALE:
Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica,
anche costituenti completamento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente,
che consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso
conforme agli strumenti urbanistici.
Art. 249 – AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI
Per le aree contaminate di ridotte dimensioni vengono applicate procedure
semplificate di intervento riportate nell’allegato 4.
Si applica a superfici non superiori a 1.000 mq.
Il responsabile deve effettuare una comunicazione di superamento delle CSC a Comune, Provincia e Regione.
(vengono eliminate le numerose conferenze di servizio)
Si possono avere 3 casi:
- 1° CASO
- 2° CASO
competenti.
- 3° CASO
Art. 242 Procedure
Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.